L'albo pretorio è una bacheca dove le pubbliche amministrazioni espongono tutte le notizie e gli avvisi che devono essere resi noti al pubblico. Ci sono infatti numerosi atti che devono essere resi pubblici per acquisire la loro efficacia e produrre gli effetti previsti.
L'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 ha stabilito che
A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 [...] le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Sono pubblicati all'albo pretorio tutti quegli atti sui quali viene apposto il cosiddetto referto di pubblicazione:
- deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti degli enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
- provvedimenti
- incarichi e contratti al personale
- contratto di istituto
- programma annuale (bilancio)
Nel referto di pubblicazione viene indicato l’avviso di pubblicazione e di deposito dell’atto, con l’indicazione di chi l’ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione dell’ufficio presso il quale il documento e gli allegati sono consultabili.
La pubblicazione degli atti all'albo pretorio è garantita dal personale della segreteria che provvede anche a registrarli al protocollo generale dell'istituto.
Gli atti sono, di norma, pubblicati integralmente, compresi gli allegati. I tempi di mantenimento dell'atto sono quelli dettati dalla norma relativa all’atto reso pubblico.
L'accesso ai documenti originali è comunque garantito, così come previsto dall’articolo 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 e dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12/4/2006, n. 184.