Istruzione parentale

Istruzione parentale (Home education) Informazioni, adempimenti e riferimenti normativi

 

Sommario

1. Che cos’è l’istruzione parentale

2. Comunicazione preventiva alla scuola del territorio di residenza ("scuola vigilante")

3. Esami di idoneità (obbligo annuale fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione)

4. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo (classe terza – secondaria di I grado)

5. Vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione

6. Modulistica (sezione in aggiornamento)

 

1. Che cos’è l’istruzione parentale

L’istruzione parentale è la modalità con cui i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) provvedono direttamente all’istruzione dei propri figli, oppure tramite persona da loro delegata. È una possibilità riconosciuta dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, nel rispetto delle finalità educative previste dalla normativa vigente.

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2. Comunicazione preventiva alla scuola del territorio di residenza ("scuola vigilante")

In base all’art. 23 del D.Lgs. 62/2017, i genitori sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni.

La comunicazione preventiva, in forma cartacea, deve essere corredata da:

- Dichiarazione di possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione del minore (art. 111 D.Lgs. 297/1994; art. 1, comma 4, D.Lgs. 76/2005).

- Progetto educativo-didattico di massima, coerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo (primo ciclo), che descriva in modo essenziale il percorso che si intende realizzare durante l’anno.

Nota: la scuola prende atto della scelta della famiglia, senza necessità di un atto formale di autorizzazione; la verifica riguarda la completezza formale della comunicazione. In un’ottica collaborativa, la scuola può suggerire eventuali regolazioni del progetto se risultasse non coerente con le Indicazioni nazionali.

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3. Esami di idoneità (obbligo annuale fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione)

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva (art. 23 D.Lgs. 62/2017), presso una scuola statale o paritaria.

Primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado):

- Domanda di partecipazione all’esame di idoneità: entro il 30 aprile.

- Svolgimento dell’esame: in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito dalla scuola sede d’esame.

- Alla domanda di esame deve essere allegato il progetto educativo-didattico effettivamente svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predisporrà le prove.

La scuola scelta come sede d’esame può coincidere con la scuola vigilante; tale scelta è ritenuta preferibile per favorire coerenza e raccordo informativo.

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4. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo (classe terza – secondaria di I grado)

Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, l’alunno in istruzione parentale sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo in qualità di candidato privatista.

Adempimenti principali:

- Domanda di ammissione: entro il 20 marzo presso una scuola statale o paritaria (anche diversa dalla scuola vigilante).

- Requisito di ammissione: partecipazione alle prove INVALSI entro il mese di aprile, presso la scuola sede d’esame.

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5. Vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione

La scuola del territorio di residenza svolge un ruolo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e cura la corretta gestione amministrativa (registrazioni nel sistema informativo e raccordi con la scuola sede d’esame).

In caso di mancata presentazione della domanda di esame di idoneità nei termini, la scuola vigilante sollecita la famiglia fissando un termine; decorso inutilmente tale termine, l’inadempimento è segnalato al Sindaco del Comune di residenza, organo preposto alla vigilanza sull’obbligo di istruzione.

Si ricorda inoltre che la normativa vigente ha rafforzato le misure di vigilanza e le sanzioni in materia di obbligo di istruzione (D.L. 123/2023, convertito con modificazioni dalla L. 159/2023).

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6. Modulistica (sezione in aggiornamento)

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Riferimenti normativi essenziali

- Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 30 e 34.
- D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, art. 111.
- D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, art. 1, comma 4.
- Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 622.
- D.Lgs. 13/04/2017, n. 62: art. 23 (istruzione parentale) e art. 10, comma 3 (scuole non paritarie iscritte negli albi regionali).
- D.M. 11/11/2025, n. 218 (disciplina degli esami di idoneità).
- D.L. 15/09/2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13/11/2023, n. 159 (misure di vigilanza e sanzioni sull’obbligo di istruzione).
- D.M. 03/10/2017, n. 741 (esame di Stato conclusivo del primo ciclo; candidati privatisti).

Contatti

Per informazioni amministrative: Segreteria didattica (recapiti e orari come da sezione “Contatti” del sito).